TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 18.
(Stato di previsione del Ministero della
solidarietà sociale e disposizioni relative).

Art. 18.
(Stato di previsione del Ministero della
solidarietà sociale e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della solidarietà sociale, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

      Identico.
      Per le modifiche apportate alla Tabella n. 18 si vedano la Seconda nota di variazioni (stampato n. 1747-ter) e la Terza nota di variazioni (stampato n. 1747-quater).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.